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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 70 Décision

L’OFEV définit l’engagement de réduction par voie de décision.

Art. 71 Miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione

1 Le riduzioni di emissioni conseguite da un gestore di impianti al di fuori dei propri impianti di produzione grazie a miglioramenti dei prodotti possono essere computate, su domanda, all’adempimento del suo impegno di riduzione, se:

a.
soddisfano, per analogia, i requisiti di cui all’articolo 5; e
b.
sono in diretta relazione con l’attività del gestore di impianti.

2 Alla procedura si applicano, per analogia, gli articoli 6–11.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.