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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 63 Exclusion de responsabilité

La Confédération ne répond pas des dommages dus à:

a.197
une transaction erronée de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions, d’attestations ou d’offres soumises dans le cadre de mises aux enchères;
b.
un accès restreint au Registre;
c.
un usage abusif du Registre par des tiers.

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 64 Blocco e chiusura del conto

1 Se le disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni sono violate o se è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nell’articolo 59a capoverso 1 lettera b, l’UFAM blocca l’accesso agli utenti o ai conti in questione. Il blocco dura finché le prescrizioni sono nuovamente rispettate o l’inchiesta è archiviata.

2 L’UFAM può chiudere i conti:

a.
su cui non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno;
b.
i cui titolari o utenti registrati violano le disposizioni sul registro dello scambio di quote di emissioni da almeno un anno;
c.
se gli emolumenti annuali per la gestione del conto non sono stati pagati da più di un anno.203

2bis Dal 1° gennaio 2026 l’UFAM chiude i conti per gestori con impegno di riduzione secondo l’articolo 31 della legge sul CO2. I gestori interessati hanno la possibilità di aprire un conto personale secondo l’articolo 57 capoverso 4.204

3 Se un conto che deve essere chiuso presenta un saldo positivo, l’UFAM invita il titolare del conto a indicare entro 40 giorni lavorativi un altro conto sul quale devono essere trasferite le unità. Se a tale richiesta non segue riscontro, l’UFAM cancella le unità interessate.205

202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

204 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

205 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.