1 Dans le cadre de la mise aux enchères de droits d’émission, les offres sont soumises en euros et ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.
2 La facture des droits d’émission acquis aux enchères est payable en euros par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.
1 L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:
1bis Il gestore rileva i dati necessari per l’adeguamento della quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito secondo l’articolo 46b.157
2 I gestori d’impianti sono tenuti a collaborare. In caso di violazione dell’obbligo di collaborazione, non saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
3 Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.
155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
157 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.