138 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
1 Un operatore di aeromobile secondo l’allegato dell’ordinanza del 14 novembre 1973144 sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l’allegato 13.
2 Un operatore di aeromobile tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all’autorità competente di cui all’allegato 14.
3 Se l’operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell’aeromobile è considerato gestore.
4 L’UFAM può chiedere a un operatore di aeromobile di indicare un recapito in Svizzera.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.