1 Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE à partir du 2 janvier 2021 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.
2 Si un exploitant d’installations qui participe déjà au SEQE met en service une unité supplémentaire déterminante pour l’attribution à titre gratuit des droits d’émission (élément d’attribution), il se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de mise en service.
3 L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46b.
136 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
1 La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l’allegato 9 numero 5.1.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell’allegato 9 numero 5.1.
2 Per gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili è aumentata la quantità di diritti di emissioni assegnati gratuitamente solo su domanda. La quantità è aumentata solo se è comprovato che la variazione della quota di attività non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Se la quota di attività di uno degli elementi di assegnazione cambia nella misura di cui al capoverso 1 esclusivamente a causa di forniture di calore a terzi che non partecipano al SSQE, per l’aumento non è necessaria alcuna domanda.
3 Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta.
4 La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l’allegato 9 numero 5.2.3 per un volume di cui all’allegato 9 numero 5.2.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all’allegato 9 numero 5.2.
5 Se l’esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più attribuiti diritti di emissione a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.
141 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
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