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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 46a Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations participant pour la première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution

1 Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE à partir du 2 janvier 2021 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.

2 Si un exploitant d’installations qui participe déjà au SEQE met en service une unité supplémentaire déterminante pour l’attribution à titre gratuit des droits d’émission (élément d’attribution), il se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de mise en service.

3 L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46b.

136 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 46b Adeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

1 La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l’allegato 9 numero 5.1.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell’allegato 9 numero 5.1.

2 Per gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili è aumentata la quantità di diritti di emissioni assegnati gratuitamente solo su domanda. La quantità è aumentata solo se è comprovato che la variazione della quota di attività non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Se la quota di attività di uno degli elementi di assegnazione cambia nella misura di cui al capoverso 1 esclusivamente a causa di forniture di calore a terzi che non partecipano al SSQE, per l’aumento non è necessaria alcuna domanda.

3 Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta.

4 La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l’allegato 9 numero 5.2.3 per un volume di cui all’allegato 9 numero 5.2.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all’allegato 9 numero 5.2.

5 Se l’esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più attribuiti diritti di emissione a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.

141 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.