L’OFEV transfère dans le Registre, au plus tard le 30 juin 2015, les attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse qu’il a délivrées dans la banque de données qu’il exploite.
1 I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3, iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014, al più tardi entro il 30 aprile 2015 devono essere:
2 I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3 che scadono prima del 30 aprile 2015 possono essere sostituiti dal corrispettivo numero di certificati di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 4 computabili conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.
3 I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.