Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont prises en compte comme suit dans le calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs:
1 I gestori di impianti SSQE che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 6 lo notificano all’UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione al-l’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.
2 I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 7 presentano all’UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1° settembre 2013 sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.
3 I gestori di impianti SSQE che dal 2013 intendono essere esentate dall’obbligo di partecipazione al SSQE presentano la domanda entro il 1° giugno 2013.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.