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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 111a

Abrogé

Art. 112 contributo

1 Ai progetti finalizzati all’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 34 cpv. 2 della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12 possono essere concessi contributi per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici.

2 Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili del progetto. Essi sono stabiliti nell’allegato 12.

308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

 

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