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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 103 Suspension du remboursement

Si un exploitant d’installations ou une personne au sens de l’art. 96 enfreint son obligation de collaborer au sens de la présente ordonnance, l’OFDF peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement de la taxe.

Art. 104 Diritto ai contributi globali

1 La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, se:

a.
sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 55–60 dell’ordinanza del 1° novembre 2017301 sull’energia (OEn);
b.
le misure, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO2; e
c.
le misure sono attuate dai Cantoni in modo armonizzato.

2 Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:

a.302
attuate in impianti per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO2 o partecipa al SSQE;
b.
attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO2 al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni;
c.
che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni.

301 RS 730.01

302 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.