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641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2)

641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2)

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Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d’émission

Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione

1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2 equivalente (CO2eq) per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.

2 I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l’anno successivo.

30 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1269; FF 2019 4719, 4827).

 

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