185 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2015 (RO 2015 1695). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
1 Tutti i veicoli blindati ruotati dell’esercito messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 sono equipaggiati con un apparecchio per la registrazione dei dati o un odocronografo entro il 31 dicembre 2010.
2 I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato d’ammissione conformemente all’ADR169 per il trasporto in colli di merci pericolose.
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4 Le automobili PUCH/MBG a otto posti e i veicoli militari della classe N2, messi in circolazione prima del 1º marzo 2006 e provvisti di panche disposte trasversalmente rispetto alla direzione di marcia, non devono essere dotati di cinture addominali.
168 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).
170 Abrogato dal n. I dell’O del 27 mag. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1695).
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