1 Aucun émolument n’est perçu pour:
2 Des émoluments peuvent être perçus en cas d’utilisation excessive de ces données, services et produits. Ils correspondent à une contribution appropriée aux frais d’infrastructure pour le nombre excessif de requêtes ou le volume de données excessif.
3 Des émoluments sont perçus pour:
4 Si la présente ordonnance et le tarif des émoluments du département compétent ne comportent aucune autre règle et s’il n’existe aucune règle contractuelle, l’émolument perçu est calculé en fonction du temps consacré.
5 Les frais de préparation et de transport peuvent être facturés en plus des émoluments prévus aux al. 3 et 4.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).
1 Non sono riscossi emolumenti per:
2 In caso di utilizzazione eccessiva di questi dati, servizi e prodotti possono essere riscossi emolumenti. Essi corrispondono a un contributo adeguato ai costi infrastrutturali per il numero eccessivo di consultazioni o il volume eccessivo di dati.
3 Sono riscossi emolumenti per:
4 Per quanto la presente ordinanza e le tariffe degli emolumenti dei Dipartimenti non prevedano disciplinamenti e non sussistano disposizioni contrattuali, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.
5 I costi di approntamento e i costi di trasporto possono essere fatturati in aggiunta agli emolumenti di cui ai capoversi 3 e 4.
Art. 44a16 Costi di approntamento
1 Per indennizzare costi di approntamento al di fuori dell’accesso secondo l’articolo 28a è riscosso un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.
2 Per l’approntamento sono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:
b. imballaggio e spedizione: 0–25 franchi per unità di spedizione.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
16 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.