Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 16 marzo 20121 sulla circolazione delle specie di fauna
e di flora protette (LF-CITES);
visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 19862
sulla caccia (LCP);
visto l’articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 19913
sulla pesca (LFSP),
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