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1 Le prestazioni sono fatturate dalle unità amministrative che le hanno fornite.
2 Qualora siano chieste prestazioni per le quali si prevede che gli emolumenti e le spese superino l’importo di 500 franchi, le unità amministrative ne informano anticipatamente il richiedente; in tal caso le prestazioni devono essere chieste per scritto, su carta o per posta elettronica.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.