1 Tous les droits sur des biens immatériels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l’art. 17 créent dans l’exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche; les droits d’auteur ne sont pas concernés par cette disposition.
2
3
4
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
1 Ad eccezione dei diritti d’autore, tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca.
2 I diritti esclusivi di uso di programmi per computer prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca. I PF e gli istituti di ricerca possono pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie d’opere.
3 Le persone che producono beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono ottenere un’adeguata partecipazione agli eventuali utili realizzati con lo sfruttamento di tali beni.
4 Il Consiglio dei PF disciplina le disposizioni esecutive in un’ordinanza; questa ordinanza sottostà all’approvazione del Consiglio federale.
95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265; FF 2002 3125).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.