1 Il Consiglio federale designa l’ufficio federale responsabile del sistema d’informazione (Ufficio federale) ai sensi della legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati.
2 I laboratori riconosciuti possono essere collegati online al sistema d’informazione. La decisione in merito al collegamento spetta al Dipartimento.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.