1 Su richiesta dell’autorità di sorveglianza, l’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa di revisione è tenuto a fornire in qualsiasi momento indicazioni circa lo stato di attuazione delle misure concordate e delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione.
1 Per verificare il rispetto e l’attuazione delle misure concordate o delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione, l’autorità di sorveglianza può disporre in qualsiasi momento una verifica successiva. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.