Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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disp13/Art. 5 Modification de la loi sur le travail

885

885 Les mod. peuvent être consultées au RO 1971 1461.

disp13/Art. 7 Adattamento di rapporti giuridici sorti sotto il diritto anteriore

1 I contratti di lavoro (contratti individuali, normali o collettivi di lavoro) già esistenti all’entrata in vigore della presente legge devono essere adattati alle sue disposizioni entro un anno; trascorso questo termine, la nuova legge si applica a tutti i contratti di lavoro.

2 Le istituzioni di previdenza a favore del personale già esistenti al momento dell’entrata in vigore889 devono, al più tardi entro il 1° gennaio 1977, adattare i loro statuti o regolamenti alle disposizioni degli articoli 331a, 331b e 331c osservando le prescrizioni formali vigenti per simili modificazioni; con il 1° gennaio 1977 queste disposizioni sono applicabili a tutte le istituzioni di previdenza del personale.890

889 1° gen. 1972.

890 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1972; FF 1976 I 1245).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.