Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 958f E. Tenue et conservation des livres

1 Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l’exercice.

2 Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.

3 Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d’information pouvant être utilisés.

Art. 959a II. Articolazione minima

1 Negli attivi del bilancio devono figurare, in ordine di liquidità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1.
attivo circolante:
a.
liquidità e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine,
b.
crediti da forniture e prestazioni,
c.
altri crediti a breve termine,
d.
scorte e prestazioni di servizi non fatturate,
e.
ratei e risconti attivi;
2.
attivo fisso:
a.
immobilizzazioni finanziarie,
b.
partecipazioni,
c.
immobilizzazioni materiali,
d.
immobilizzazioni immateriali,
e.
capitale sociale o capitale della fondazione non versato.

2 Nei passivi del bilancio devono figurare, in ordine di esigibilità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1.
capitale di terzi a breve termine:
a.
debiti per forniture e prestazioni,
b.
debiti onerosi a breve termine,
c.
altri debiti a breve termine,
d.
ratei e risconti passivi;
2.
capitale di terzi a lungo termine:
a.
debiti onerosi a lungo termine,
b.
altri debiti a lungo termine,
c.
accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge;
3.
capitale proprio:
a.
capitale sociale o capitale della fondazione, se del caso suddiviso per categoria di diritti di partecipazione,
b.
riserva legale da capitale,
c.
riserva legale da utili,
d.781
riserve facoltative da utili,
e.782
proprie quote del capitale, da iscriversi quale posta negativa,
f.783
utile o perdita riportati, da iscriversi quale posta negativa,
g.784
utile o perdita dell’esercizio, da iscriversi quale posta negativa.

3 Il bilancio o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione della situazione patrimoniale o finanziaria da parte di terzi o usuale nel settore d’attività dell’impresa.

4 I crediti e i debiti nei confronti dei partecipanti diretti o indiretti, degli organi e delle imprese nelle quali è detenuta direttamente o indirettamente una partecipazione devono essere indicati separatamente nel bilancio o nell’allegato.

781 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

782 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

783 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

784 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.