Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 925 IV. Exclusion d’obligations nouvelles

Les membres de la société qui entre dans une fédération ne peuvent être astreints de ce chef à d’autres obligations que celles qui leur incombaient aux termes de la loi ou des statuts de leur société.

Art. 927 A. Definizione e scopo

1 Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi.

2 Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s’intendono:

1.
le imprese individuali;
2.
le società in nome collettivo;
3.
le società in accomandita;
4.
le società anonime;
5.
le società in accomandita per azioni;
6.
le società a garanzia limitata;
7.
le società cooperative;
8.
le associazioni;
9.
le fondazioni;
10.
le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
11.
le società di investimento a capitale fisso;
12.
le società di investimento a capitale variabile;
13.
gli istituti di diritto pubblico;
14.
le succursali.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.