La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
1 La società acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro di commercio.
2 Acquista la personalità anche se le condizioni d’iscrizione non sono di fatto adempiute.
3 Se gli interessi di creditori o di soci sono gravemente minacciati o lesi poiché all’atto della costituzione della società non sono state adempiute condizioni legali o statutarie, il giudice può, ad istanza di uno di loro, pronunciare lo scioglimento della società.
4 L’azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione della costituzione della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.