1 L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
2 Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
1 L’assemblea generale nomina l’ufficio di revisione.
2 Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.
3 Servizi pubblici di controllo delle finanze o loro collaboratori possono essere nominati quale ufficio di revisione se soddisfanno ai requisiti della presente legge. Le disposizioni sull’indipendenza dell’ufficio di revisione si applicano per analogia.
4 Almeno un membro dell’ufficio di revisione deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.