Il Tribunale amministrativo federale,
visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale;
in esecuzione degli articoli 11b capoverso 2, 21a capoverso 4 e 34 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA),
adotta il seguente regolamento:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.