1 Il presente regolamento definisce le modalità della comunicazione elettronica fra le parti e il Tribunale amministrativo federale nell’ambito del campo di applicazione della PA.
2 Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali e i trattati internazionali.
3 Salvo disposizioni speciali del presente regolamento, si applica per analogia l’ordinanza del 18 giugno 20103 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito dei procedimenti amministrativi.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.