1 En plus du détenteur, tous les membres de la famille inscrits à son domicile, compagne ou compagnon compris, sont autorisés à effectuer des déplacements privés selon l’art. 35, al. 2.
2 Les déplacements en vacances et les courses d’auto-école ne sont autorisés qu’en compagnie du détenteur.
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
1 I veicoli di servizio personali sono immatricolati civilmente e militarmente. In caso di rinuncia alla possibilità di utilizzare privatamente il veicolo di servizio, esso è immatricolato soltanto militarmente.92
2 In servizio di milizia, tutte le corse di servizio sono eseguite con targhe di controllo militari.
3 Le corse private sono consentite unicamente con targhe di controllo cantonali.
4 Le targhe di controllo non possono essere utilizzate come targhe trasferibili per altri veicoli a motore.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.