1 Le personnel militaire a droit chaque année au moins à deux semaines de vacances consécutives. Dans la mesure du possible, les dates des vacances seront fixées en tenant compte de ses souhaits.
2 Une semaine supplémentaire de vacances est octroyée aux pilotes militaires de carrière pour compenser la charge physique et psychique.48
3 S’il a des enfants en âge de scolarité, le personnel militaire a droit, chaque année, à au moins 2 semaines de vacances pendant les vacances scolaires.
4 Les aspirants prennent leurs vacances selon les contraintes de l’instruction suivie.49
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione domiciliati a oltre un’ora di viaggio dal luogo di lavoro hanno diritto a un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o nelle immediate vicinanze.50
2 ...51
3 In caso di assenza per impiego fuori del luogo di lavoro, vacanze, servizio militare, malattia o infortunio, l’alloggio inutilizzato di cui al capoverso 1 è rimborsato per tre mesi al massimo se resta prenotato e deve essere pagato.
4 Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 occupano un alloggio, eccettuati gli alloggi in alberghi, motel o pensioni, hanno inoltre diritto a un’indennità per la cura di detto alloggio.52
5 L’ammontare delle indennità si fonda sull’allegato 1.
6 ... 53
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
51 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
53 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.