Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

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Art. 21 Remplacement

1 Les documents de voyage perdus ne sont remplacés que si l’étranger présente un avis de perte établi par la police et en l’absence de motifs de retrait selon l’art. 22.

2 Les documents de voyage devenus inutilisables ne sont remplacés que s’ils sont restitués.

Art. 22 Revoca

1 La SEM revoca un documento di viaggio svizzero, se:

a.
il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento;
b.
il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto ritira il proprio consenso; se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, si procede conformemente alla regola di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a;
c.
la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;
d.
la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;
e.
da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero o un terzo ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio;
f.
la sua durata di validità è scaduta.

2 I documenti di viaggio revocati vanno restituiti alla SEM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio revocati, ma non restituiti, sono considerati persi. La SEM li annuncia all’Ufficio federale di polizia per la registrazione nel RIPOL.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.