1 La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
2 La durée de validité d’un visa de retour est de dix mois au maximum.
3 Dans des cas particuliers, le SEM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l’étranger possède une autorisation de séjour à l’année ou compte élire domicile dans un autre État.
4 La durée de validité d’un document de voyage ne peut pas être prorogée.
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30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
31 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
1 Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona presso la competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all’autorità cantonale degli stranieri, che lo trasmette alla SEM.
2 Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell’inizio del viaggio previsto.
3 La competente autorità cantonale registra la domanda nella banca dati del sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di autorizzazioni al ritorno (ISR). A tal fine riprende dalla banca dati SIMIC i dati personali del richiedente di cui all’articolo 111 capoverso 2 lettera a LStrI tranne la fotografia e le impronte digitali. Trasmette alla SEM la domanda, i dati rilevati e eventuali documenti relativi alla domanda.
4 Il richiedente o il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati.
5 La SEM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresentanze svizzere all’estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l’entrata in Svizzera.
6 Previo versamento degli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali nonché per le spese materiali e di produzione, la SEM invita il richiedente a far rilevare dalla competente autorità del luogo di domicilio la fotografia e le impronte digitali per i documenti di viaggio di cui all’articolo 2. La competente autorità del luogo di domicilio trasmette i dati di cui all’allegato 1 al servizio preposto all’allestimento del documento di viaggio.
7 Il servizio preposto all’allestimento recapita il documento di viaggio direttamente all’indirizzo di consegna indicato dal richiedente. I documenti d’identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi alla SEM. Essa li conserva per 12 mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge.
8 Il Cantone è indennizzato per l’onere occasionato dalla registrazione dei dati biometrici.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.