Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

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Art. 59ater

155 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012 (RO 2012 6951). Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 59b Trasporti intercantonali di carcerati

1 La SEM può fornire un sussidio annuo per le spese d’esercizio dei trasporti intercantonali di carcerati.

2 Il sussidio della Confederazione ammonta a un terzo delle spese complessive del sistema di trasporto, a prescindere dal numero di persone trasportate su incarico della Confederazione. La SEM versa il sussidio annuale alla CDCGP. 163

3 Per il trasporto di persone da parte dei Cantoni che, giusta le norme di prestazione delle società di trasporto, può essere effettuato tramite trasporti intercantonali di carcerati ma che ciò nonostante è effettuato sotto scorta di polizia, la SEM non versa l’importo forfettario per la scorta giusta l’articolo 58 capoverso 2 lettera a.

162 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 6087).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.