155 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012 (RO 2012 6951). Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
1 La SEM può fornire un sussidio annuo per le spese d’esercizio dei trasporti intercantonali di carcerati.
2 Il sussidio della Confederazione ammonta a un terzo delle spese complessive del sistema di trasporto, a prescindere dal numero di persone trasportate su incarico della Confederazione. La SEM versa il sussidio annuale alla CDCGP. 163
3 Per il trasporto di persone da parte dei Cantoni che, giusta le norme di prestazione delle società di trasporto, può essere effettuato tramite trasporti intercantonali di carcerati ma che ciò nonostante è effettuato sotto scorta di polizia, la SEM non versa l’importo forfettario per la scorta giusta l’articolo 58 capoverso 2 lettera a.
162 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 6087).
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