Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

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Art. 40 Remboursement

1 Les subventions fédérales garanties pour le financement de logements portent intérêt et sont remboursés pendant la durée de l’affectation par tranches égales. Le taux d’intérêt pour l’année suivante est fixé en fonction du taux de rendement de l’indice Swiss-Bond relatif aux emprunts fédéraux publié le 1er décembre de l’année en cours.

2 Les remboursements échelonnés seront pris en compte, pour chaque canton, dans les versements effectués selon le titre 3.96

3 Le SEM peut convenir avec les cantons d’autres modalités de remboursement. Il fixe les exigences minimales.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Art. 41

1 Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L’aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l’articolo 24a LAsi.

2 Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:

PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
Nella formula si intende per:
PB = contributo forfettario per Cantone
PE = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone
PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone
DE = durata d’esercizio per centro della Confederazione in giorni
DB = durata d’esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni
FE = 0,01 (fattore centro della Confederazione)
FB = 0,04 (fattore centro speciale)
JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1
JT = numero di giorni civili all’anno.

3 L’aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l’aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.105

4 Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d’ubicazione rimborsabili secondo l’articolo 91 capoverso 2ter LAsi.

5 Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2.106

6 Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d’alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d’esercizio.107

103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

104 Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell’8 giu. 2018 e del 18 nov. 2020 alla fine del presente testo.

105 Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343).

106 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021(RU 2020 5869).

107 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021(RU 2020 5869).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.