Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

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Art. 34 Détail des frais remboursables

Les frais de logement remboursables par la Confédération sont les suivants:

a.
les frais d’acquisition et de construction;
b.
le prix de revient et les frais accessoires lors de l’acquisition de terrains.

Art. 35 Spese di costruzione e d’acquisto

1 Sono considerate spese di costruzione e d’acquisto i costi necessari per:

a.
l’acquisto di edifici, a esclusione dei costi per i terreni;
b.
l’urbanizzazione dei fondi;
c.
i lavori di progettazione e gli esborsi per la preparazione della realizzazione, nonché le spese della procedura per il permesso di costruzione e per le tasse d’allacciamento, nella misura in cui, secondo i regolamenti determinanti in materia di emolumenti, in caso di agevolazione le stesse non possano essere condonate;
d.
la costruzione, l’ampliamento o la trasformazione degli immobili, a eccezione delle spese di ripristino;
e.
gli impianti di gestione e l’equipaggiamento, nella misura in cui non siano in relazione con il primo equipaggiamento interno, il servizio sociale e l’amministrazione e non siano rimborsati secondo l’articolo 24;
f.
i lavori d’assestamento esterni;
g.
gli interessi del capitale qualora non siano compensati mediante pagamenti parziali secondo l’articolo 39 capoverso 2.

2 Non sono considerate spese di costruzione e d’acquisto i costi per:

a.
gli esborsi amministrativi delle autorità cantonali;
b.
le spese di progettazione degli alloggi per i quali la SEM non ha rilasciato una garanzia di finanziamento o la cui realizzazione, nonostante la garanzia, non è avvenuta entro il termine fissato dalla SEM.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.