Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

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Art. 25 Étendue de l’obligation de rembourser les frais

Le forfait global mentionné à l’art. 26 permet de couvrir l’ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l’aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d’être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trouvées.

75 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale

1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell’aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell’indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).82

2 La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.83

3 La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l’80 e il 120 per cento:

Cantone

percentuale

Cantone

percentuale

Argovia

101,4

Nidvaldo

105,4

Appenzello Esterno

  85,0

Obvaldo

  95,2

Appenzello Interno

  90,2

Sciaffusa

  84,6

Basilea Campagna

103,6

Svitto

118,3

Basilea Città

  96,3

Soletta

  86,7

Berna

  89,4

San Gallo

  90,4

Friburgo

  90,0

Ticino

  87,0

Ginevra

106,0

Turgovia

  90,8

Glarona

  82,0

Uri

  87,4

Grigioni

  92,5

Vaud

  99,8

Giura

  80,0

Vallese

  81,8

Lucerna

100,2

Zugo

120,0

Neuchâtel

  80,0

Zurigo

117,5

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base alle rilevazioni degli affitti (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone) pubblicati dall’UST.84

4 Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l’articolo 64 LAMal85 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L’adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.86

5 La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.87

6 La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all’evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente:

5,60 franchi ×

quota parte di minorenni non accompagnati sul numero complessivo

0,5 % .88

81 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 24 ott. 2007, del 7 dic. 2012, dell’8 giu. 2018, del 10 apr. 2019 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

83 Correzione del 13 feb. 2018 (RU 2018 731).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

85 RS 832.10

86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

88 Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1233).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.