Tous les contribuables doivent participer selon leurs moyens et leur capacité économique aux charges de l’État et des communes.
1 Il Cantone e i Comuni hanno facoltà, conformemente alla legge, di riscuotere imposte per sopperire ai bisogni delle finanze pubbliche.
2 Essi tassano il reddito e la sostanza delle persone fisiche, nonché i proventi e il capitale delle persone giuridiche.
3 La legge determina il genere e l’entità delle altre imposte. Disciplina gli altri tributi che il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico possono riscuotere.
4 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico possono esigere emolumenti in virtù di ordinanze o normative comunali.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.