Le canton peut édicter des prescriptions visant à assurer l’exercice ordonné des activités économiques.
1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per promuovere tutti i settori dell’economia, in particolare creando condizioni quadro favorevoli.
2 Essi possono, nell’interesse pubblico, sostenere o gestire organizzazioni, opere o imprese che servano alla promozione dello sviluppo economico del Cantone o partecipare a tali istituzioni.
3 Nell’ambito della promozione economica, il Cantone bada affinché sia assicurato uno sviluppo regionale equilibrato.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.