1 Les dispositions actuelles relatives aux compétences du corps électoral et des organes directeurs ainsi que celles relatives au régime financier des communes restent en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation légale ait été édictée.
2 La loi ou une convention entre les communes doivent déterminer dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente constitution quelles communes ou quels syndicats de communes reprennent les tâches des communes électorales et quels sont les autorités et services administratifs prévus à cet effet.
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141 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).
1 Le autorità, i funzionari e gli impiegati rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo durante il quale la presente Costituzione entra in vigore. Alle elezioni di rinnovo e a quelle complementari si applica la presente Costituzione.
2 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti le condizioni e la procedura di elezione del Gran Consiglio rimangono in vigore sino alla fine del periodo amministrativo nel corso del quale la presente Costituzione entra in vigore.
3 La prossima elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati si svolgerà nel 1990 contemporaneamente a quella di rinnovo integrale del Consiglio di Stato. La durata del mandato dei due deputati al Consiglio degli Stati si estenderà sino alla seduta costitutiva del Consiglio nazionale dopo il suo rinnovo integrale nel 1995.
4 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti l’organizzazione giudiziaria, in particolare quelle concernenti la mediazione, il Tribunale civile, il Tribunale delle ispezioni oculari, il Tribunale criminale e il Tribunale di polizia rimangono applicabili sino all’emanazione della nuova normativa legale.
5 L’articolo 78 capoverso 4 si applica la prima volta per il periodo amministrativo 1986–1990.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.