90 Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, avec effet au 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
1 La legge disciplina i diritti e gli obblighi dei membri delle autorità, dei pubblici dipendenti del Cantone e degli insegnanti del Cantone e dei Comuni.
2 Essa stabilisce in particolare le condizioni di nomina e le incompatibilità concernenti i pubblici dipendenti cantonali e gli insegnanti.
87 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).
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