Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005

131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

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Art. 126

1 La loi arrête les principes nécessaires au prélèvement d’autres contributions.

2 Elle détermine en particulier:

a.
la nature et l’objet de la contribution;
b.
les principes selon lesquels elle est calculée;
c.
le cercle des personnes qui y sont assujetties.

Art. 125

1 La legge definisce i tipi d’imposta, la cerchia dei contribuenti, l’oggetto delle imposte e il loro modo di calcolo.

2 Le imposte si conformano ai principi dell’universalità e dell’uniformità, nonché dell’imposizione secondo la capacità economica dei contribuenti.

3 La fiscalità deve:

a.
tenere conto dell’onere globale che i tributi rappresentano per il contribuente;
b.
nel rispetto della solidarietà, salvaguardare lo spirito d’iniziativa del contribuente e promuovere la previdenza individuale;
c.
tenere conto della competitività dell’economia;
d.
permettere in misura adeguata la formazione di patrimonio;
e.
sgravare le persone che hanno obblighi di mantenimento o di assistenza;
f.
non penalizzare le coppie sposate rispetto alle persone non coniugate.

4 La progressione fiscale dev’essere moderata e non eccedere un certo livello.

5 I bassi redditi e i piccoli patrimoni sono esenti da imposta.

6 Non sono ammessi privilegi fiscali individuali.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.