1 L’État et les communes veillent à la conservation et à la protection de la faune et de la flore.
2 L’État et les communes veillent à la conservation des paysages, de la physionomie des localités, des bâtiments et des groupes de bâtiments qui méritent d’être préservés ainsi que des monuments naturels et des biens culturels.
1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti. Tengono conto degli obiettivi della Confederazione e degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera. Le misure che adottano sono volte segnatamente a ridurre le emissioni di gas serra al fine di raggiungere la neutralità climatica.
2 Provvedono affinché misure idonee siano adottate segnatamente nell’ambito dello sviluppo degli insediamenti, nonché in quello degli edifici, dei trasporti, dell’agricoltura e della silvicoltura, come pure nei settori dell’industria e dell’artigianato.
3 Possono promuovere lo sviluppo e l’impiego di tecnologie, materiali e processi che contribuiscono alla protezione del clima e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
15 Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF 2023 724 art. 1; 2022 2963).
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