Sezione 1: Struttura dell’Associazione
L’Associazione comprende un Consiglio dei Governatori, i Direttori esecutivi, un Presidente, come pure gli altri agenti superiori e subalterni necessari per l’adempimento dei compiti da essa fissati.
Sezione 2: Consiglio dei Governatori
- (a)
- Tutti i poteri dell’Associazione sono devoluti al Consiglio dei Governatori.
- (b)
- Ogni Governatore e ogni Governatore supplente della Banca nominato da uno Stato membro della Banca che sia parimenti membro dell’Associazione è automaticamente Governatore e Governatore supplente dell’Associazione. Nessun supplente ha diritto di votare, salvo in assenza del titolare. Il Presidente del Consiglio dei Governatori della Banca è automaticamente Presidente del Consiglio dei Governatori dell’Associazione, salvo nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei Governatori della Banca rappresenti uno Stato che non sia membro dell’Associazione. In tale ipotesi, il Consiglio dei Governatori sceglie il proprio Presidente tra i Governatori. Ogni Governatore o supplente rinuncia al suo mandato se lo Stato membro che l’ha nominato cessa d’essere membro dell’Associazione.
- (c)
- Il Consiglio dei Governatori può delegare ai Direttori esecutivi l’esercizio di tutti i suoi poteri, salvo i seguenti:
- (i)
- ammettere nuovi Stati membri e fissare le condizioni della loro ammissione;
- (ii)
- autorizzare sottoscrizioni addizionali e determinare le condizioni e stipulazioni relative;
- (iii)
- sospendere uno Stato membro;
- (iv)
- decidere su ricorsi proposti contro le interpretazioni del presente Accordo date dai Direttori esecutivi;
- (v)
- concludere accordi conformemente alla Sezione 7 del presente Articolo allo scopo di cooperare con altri organismi internazionali (salvo che si tratti di accordi ufficiosi di carattere amministrativo e temporaneo);
- (vi)
- decidere di sospendere in modo permanente le operazioni dell’Associazione e di ripartire i suoi attivi;
- (vii)
- determinare la ripartizione del reddito netto dell’Associazione conformemente alla Sezione 12 del presente Articolo; e
- (viii) approvare i progetti di emendamenti del presente Accordo.
- (d)
- Il Consiglio dei Governatori tiene una riunione annuale, come pure le altre riunioni previste dal Consiglio o convocate dai Direttori esecutivi.
- (e)
- La riunione annuale del Consiglio dei Governatori ha luogo all’occasione della riunione annuale del Consiglio dei Governatori della Banca.
- (f)
- Il quorum di qualsiasi riunione del Consiglio dei Governatori è costituito da una maggioranza di Governatori che disponga di almeno due terzi del totale dei diritti di voto.
- (g)
- L’Associazione può, mediante regolamento, istituire una procedura che permetta ai Direttori esecutivi di ottenere, su una determinata questione, un voto dei Governatori senza riunire il Consiglio.
- (h)
- Il Consiglio dei Governatori, come pure, nella misura in cui siano a ciò autorizzati, i Direttori esecutivi, possono adottare le norme e i regolamenti necessari o adeguati per condurre le operazioni dell’Associazione.
- (i)
- Nell’esercizio delle loro funzioni, i Governatori e i loro supplenti non sono retribuiti dall’Associazione.
Sezione 3: Voto
- (a)
- Ogni membro originario dispone, per quanto concerne la sua sottoscrizione iniziale, di 500 voti e di un voto addizionale per ogni quota di 5000 dollari della sua sottoscrizione iniziale. Le sottoscrizioni diverse dalle sottoscrizioni iniziali dei membri originari comportano i diritti di voto decisi dal Consiglio dei Governatori conformemente, secondo i casi, alle disposizioni dell’Articolo II, Sezione 1 (b) o dell’Articolo III, Sezione 1 (b) e (c). I complementi alle risorse diversi dalle sottoscrizioni regolate dall’Articolo II, Sezione 1 (b) e dalle sottoscrizioni addizionali regolate dall’Articolo III, Sezione 1, non comportano alcun diritto di voto.
- (b)
- Salvo nei casi specialmente previsti, tutte le questioni sottoposte all’Associazione sono decise alla maggioranza dei voti espressi.
Sezione 4: Direttori esecutivi
- (a)
- I Direttori esecutivi sono incaricati di condurre le operazioni generali dell’Associazione e, a tal fine, esercitano i poteri loro conferiti nel presente Accordo o loro delegati dal Consiglio dei Governatori.
- (b)
- I Direttori esecutivi dell’Associazione sono automaticamente i Direttori esecutivi della Banca (i) nominati da uno Stato membro della Banca che sia parimenti membro dell’Associazione, o (ii) eletti in un’elezione in cui i voti di almeno uno Stato membro della Banca parimenti membro dell’Associazione siano stati emessi a suo favore. I supplenti di ognuno di tali Direttori esecutivi della Banca sono parimenti Direttori esecutivi supplenti dell’Associazione. Ogni Direttore esecutivo rinuncia al suo mandato se lo Stato che l’ha nominato o tutti gli Stati membri i cui voti siano stati emessi a suo favore cessino di essere membri dell’Associazione.
- (c)
- Ogni Direttore esecutivo, che sia un Direttore esecutivo nominato dalla Banca, dispone del numero dei voti attribuiti nell’Associazione allo Stato membro che l’ha nominato. Ogni Direttore esecutivo, che sia un Direttore esecutivo eletto della Banca, dispone del numero dei voti attribuiti nell’Associazione allo Stato membro o agli Stati membri i cui voti abbiano contribuito alla sua elezione nella Banca. Ogni Direttore esecutivo usa globalmente i voti di cui dispone.
- (d)
- Un Direttore esecutivo supplente ha pieni poteri per agire in assenza del Direttore esecutivo che l’ha designato. Quando un Direttore esecutivo è presente, il suo supplente può assistere alle riunioni senza diritto di voto.
- (e)
- Il quorum per qualsiasi riunione dei Direttori esecutivi è costituito di una maggioranza di Direttori esecutivi che disponga di almeno la metà dei diritti di voto.
- (f)
- I Direttori esecutivi si riuniscono con la frequenza richiesta dalla gestione degli affari dell’Associazione.
- (g)
- Il Consiglio dei Governatori adotta norme in virtù delle quali uno Stato membro dell’Associazione non autorizzato a nominare un Direttore esecutivo della Banca può designare un rappresentante per assistere a qualsiasi riunione dei Direttori esecutivi dell’Associazione in cui sia presa in considerazione una richiesta presentata da tale Stato membro o una questione che lo concerna particolarmente.
Sezione 5: Presidente e personale
- (a)
- Il Presidente della Banca è automaticamente Presidente dell’Associazione. Egli dirige le riunioni dei Direttori esecutivi dell’Associazione, ma non partecipa alle votazioni, salvo in caso di uguaglianza di voti, nel qual caso il suo voto è preponderante. Egli può prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori.
- (b)
- Il Presidente è il capo dei servizi dell’Associazione. Egli gestisce gli affari correnti dell’Associazione secondo le istruzioni dei Direttori esecutivi e, sotto il loro controllo generale, organizza i servizi, e nomina e revoca gli agenti superiori e subalterni dell’Associazione.
- (c)
- Nell’esercizio delle loro funzioni, il Presidente, gli agenti superiori e gli agenti subalterni dell’Associazione sono interamente al servizio dell’Associazione, ad esclusione di qualsiasi altra autorità. Ogni Stato membro dell’Associazione è tenuto a rispettare il carattere internazionale della loro missione e deve astenersi da ogni tentativo d’influenzare qualsiasi agente dell’Associazione nell’esercizio delle sue funzioni.
- (d)
- Nell’assumere gli agenti superiori e subalterni, il Presidente, senza trascurare l’interesse capitale al concorso dei più attivi e più competenti, tiene conto dell’importanza di assunzioni effettuate su di una base geografica più ampia possibile.
Sezione 6: Rapporti con la Banca
- (a)
- L’Associazione è un ente separato e distinto dalla Banca e i suoi fondi sono amministrati separatamente e indipendentemente da quelli della Banca. L’Associazione non può contrarre mutui presso la Banca né accordarne alla stessa; nondimeno, le presenti disposizioni non impediscono all’Associazione d’investire in obbligazioni della Banca i capitali di cui essa non necessiti per le sue operazioni di finanziamento.
- (b)
- L’Associazione può adottare d’intesa con la Banca disposizioni concernenti le installazioni, il personale e i servizi, come pure il rimborso delle spese amministrative pagate originariamente da una delle due organizzazioni a nome dell’altra.
- (c)
- Nessuna disposizione del presente Accordo può rendere l’Associazione responsabile per atti od obblighi della Banca, né la Banca responsabile per atti od obblighi dell’Associazione.
Sezione 7: Relazioni con altri organismi internazionali
L’Associazione adotta disposizioni formali d’intesa con le Nazioni Unite e può prendere disposizioni analoghe con altri organismi internazionali ufficiali aventi funzioni specializzate in ambiti connessi.
Sezione 8: Sede centrale
La sede centrale dell’Associazione è la sede centrale della Banca. L’Associazione può aprire altri uffici sui territori di qualsiasi suo membro.
Sezione 9: Depositari
Ogni Stato designa la propria Banca centrale come depositario, presso il quale l’Associazione può conservare i suoi averi nella moneta di tale Stato, come pure tutti gli altri averi; in assenza di una banca centrale, lo Stato membro designa agli stessi fini qualsiasi altra istituzione suscettibile di ricevere il gradimento dell’Associazione. In assenza di diversa designazione, il depositario designato per la Banca è considerato depositario dell’Associazione.
Sezione 10: Comunicazione con i governi
Ogni Stato membro designa un’autorità competente con la quale l’Associazione può mettersi in rapporto per qualsiasi questione concernente il presente Accordo. In assenza di diversa designazione, è considerata valida per l’Associazione la procedura di comunicazione designata per la Banca.
Sezione 11: Pubblicazione di rapporti e comunicazione d’informazioni
- (a)
- L’Associazione pubblica un rapporto annuale contenente una situazione sottoposta a perizia della propria contabilità, e fa pervenire ai suoi membri, a intervalli appropriati, un rilevamento sommario della situazione e dei risultati delle operazioni.
- (b)
- L’Associazione può pubblicare altri rapporti da essa ritenuti opportuni per lo svolgimento della sua missione.
- (c)
- Copie di tutti i rapporti, rilevamenti e pubblicazioni effettuati ai sensi della presente Sezione sono trasmessi agli Stati membri.
Sezione 12: Ripartizione dei reddito netto
Il Consiglio dei Governatori determina periodicamente la ripartizione del reddito netto dell’Associazione, tenuto debitamente conto dei fondi da destinare alle riserve e agli accantonamenti per circostanze impreviste.