(1) Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.
(2) Chaque Partie contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità legali per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima dello scadere di tale periodo, è considerato come rinnovato di volta in volta alle stesse condizioni per periodi successivi di due anni.
(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.
(3) Il presente Accordo sostituisce la «Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Hascemita di Giordania per il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti»3, firmata a Berna l’11 novembre 1976 e entrata in vigore il 2 marzo 1977.
Fatto ad Amman il 25 febbraio 2001, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, araba e inglese, ogni testo facente parimente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.
Per il David Syz | Per il Governo Wasif Azar |
3 [RU 1977 579]
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