Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione

0.975.246.7 Accord du 25 février 2001 entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

0.975.246.7 Accordo del 25 febbraio 2001 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Ascemita di Giordania concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

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Art. 11 Autres engagements

(1)  Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

(2)  Chaque Partie contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 12 Disposizioni finali

(1)  Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità legali per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima dello scadere di tale periodo, è considerato come rinnovato di volta in volta alle stesse condizioni per periodi successivi di due anni.

(2)  In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

(3)  Il presente Accordo sostituisce la «Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Hascemita di Giordania per il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti»3, firmata a Berna l’11 novembre 1976 e entrata in vigore il 2 marzo 1977.

Fatto ad Amman il 25 febbraio 2001, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, araba e inglese, ogni testo facente parimente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

David Syz

Per il Governo
del Regno Ascemita di Giordania:

Wasif Azar

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.