Chaque membre applique aux communications officielles de la Banque le régime qu’il applique aux communications officielles des autres membres.
Alle comunicazioni ufficiali della Banca deve essere accordato da ciascun membro il medesimo trattamento che esso accorda alle comunicazioni ufficiali di qualsiasi altro membro.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.