La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à Rotterdam le 11 septembre 1998, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999.
1 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna delle Parti alla presente Convenzione dispone di un voto.
2 Un’organizzazione d’integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. L’organizzazione non esercita il diritto di voto se qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.
3 Ai fini della presente Convenzione, si intende per «Parti presenti e votanti» le Parti che sono presenti alla votazione e che esprimono un voto favorevole o contrario.
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