Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.91 Agricoltura

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

0.916.21 Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (con all.)

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Art. 16 Assistance technique

Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent afin de promouvoir l’assistance technique en vue de développer l’infrastructure et la capacité nécessaires pour gérer des produits chimiques afin de permettre l’application de la présente Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour que celles-ci puissent se doter de l’infrastructures et de la capacité voulues pour gérer les produits chimiques durant toute la durée de leur cycle de vie.

Art. 15 Attuazione della Convenzione

1 Le Parti adottano le misure necessarie per approntare e potenziare le rispettive infrastrutture e istituzioni nazionali ai fini dell’efficace attuazione della presente Convenzione. Tra queste misure si annoverano eventualmente l’adozione o la modifica di atti legislativi o amministrativi nazionali, nonché, se del caso:

a.
la costituzione di registri e basi di dati nazionali contenenti informazioni sulla sicurezza dei prodotti chimici;
b.
la promozione di iniziative dirette ad accrescere la sicurezza dei prodotti chimici da parte dei fabbricanti;
c.
la promozione di accordi volontari, tenuto conto anche del disposto dell’articolo 16.

2 Nella misura del possibile, le Parti provvedono affinché il pubblico sia adeguatamente informato sulle modalità di manipolazione e di impiego dei prodotti chimici, sul modo di procedere in caso di incidente e sui prodotti alternativi che sono più sicuri per l’uomo o per l’ambiente rispetto a quelli dell’allegato III.

3 Le Parti convengono di cooperare all’attuazione della presente Convenzione, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali competenti a livello subregionale, regionale e mondiale.

4 Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come limitativa del diritto delle Parti di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla presente Convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e conformi al diritto internazionale.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.