Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.714.12 Arrangement administratif du 20 octobre 1978 fixant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède

0.831.109.714.12 Accordo amministrativo del 20 ottobre 1978 concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

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Art. 7

Les rapports médicaux, de même que les résultats d’enquêtes, nécessaires à l’appré-ciation de l’invalidité au sens de la législation qu’applique l’une des institutions, sont portés à la connaissance de l’autre institution, au moyen de copies ou d’origi-naux, pour autant que cette dernière ait également été saisie d’une demande de prestation.

Art. 6

1 Le persone residenti in Svezia che esigono prestazioni dall’assicurazione-pensioni svizzera, possono inoltrare la loro domanda all’Ufficio Nazionale d’Assicurazione Sociale (Riksförsäkringsverket). Questo ente la trasmette alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra.

2 Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dall’assicurazione-pensioni svedese possono presentare la loro domanda alla Cassa svizzera di compensazione, la quale la trasmette alla Cassa Generale d’assicurazione a Stoccolma (Riksförsäkringsverket).

3 Le persone residenti in un terzo Stato, che richiedono prestazioni dall’assicurazione-pensioni svizzera o svedese, devono rivolgersi all’istituto competente direttamente o tramite uno degli organismi di collegamento.

4 Se la domanda è indirizzata a un altro organismo non designato ai paragrafi da 1 a 3, questo organismo iscrive la data della ricezione della domanda sulla richiesta stessa e la trasmette immediatamente all’organismo competente, sia direttamente, sia per il tramite di uno degli organismi di collegamento.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.