Les organismes de liaison se communiquent chaque année un relevé statistique des paiements effectués dans l’autre État contractant.
Le prestazioni in contanti, dovute in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono pagate direttamente dall’istituto debitore all’avente diritto che abita nel territorio dell’altro Stato contraente. Le autorità competenti possono accordarsi circa un’altra procedura di pagamento.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.