Pour l’application de l’art. 21, par. 2, de la convention, l’institution débitrice délivre à l’assuré une attestation concernant les prestations qu’il peut prétendre après avoir transféré sa résidence. Cette attestation peut aussi être délivrée à l’institution du lieu de résidence.
1 Nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono erogate in Svizzera dall’INSAI e in Svezia dalla Cassa generale d’assicurazione del luogo di residenza, a condizione che il richiedente provi il suo diritto a prestazioni.
2 Se il datore di lavoro ha un rappresentante nello Stato dove si è verificato l’infortunio, spetta a detto rappresentante produrre, per quanto possibile, le attestazioni relative al diritto a prestazioni del richiedente.
3 Se non può essere presentata nessuna attestazione relativa al diritto a prestazioni, l’istituto del luogo in cui è accaduto l’infortunio chiede all’istituto designato all’articolo 9 dello Stato contraente competente di fornirgli le attestazioni e i documenti richiesti.
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