Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.514.1 Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec protocole final)

0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

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Art. 8

L’autorité compétente de l’un des Etats contractants peut, d’entente avec l’autorité compétente de l’autre Etat, prévoir des dérogations aux articles 5 à 7.

Art. 8

L’autorità competente di uno degli Stati contraenti, d’accordo con l’autorità competente dell’altro Stato, può prevedere deroghe agli articoli da 5 a 7.

Art. 8a24

Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona di cui agli articoli da 6 a 8 continua a rimanere assoggettata alla legislazione dell’altro Stato, il coniuge e i figli che dimorano con detta persona sul territorio del primo Stato rimangono assicurati secondo le disposizioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del secondo Stato, a condizione che non esercitino un’attività lucrativa sul territorio del primo Stato.

24 Introdotto dall’art. 1 n. 8 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.