(1)
(2) Le par. 1 ne s’applique pas aux dispositions légales suisses relatives:
(1) Salvo se diversamente disposto dalla presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo, dei loro familiari e dei loro superstiti.
(2) Il paragrafo 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.