1 Le legislazioni di sicurezza sociale cui s’applica la presente convenzione sono:
A. In Francia:
- a)
- la legislazione istituente l’organizzazione della sicurezza sociale;
- b)
- la legislazione determinante il sistema delle assicurazioni sociali applicabili ai lavoratori salariati di professioni non agricole e la legislazione dell’assicurazione sociale applicabile ai lavoratori salariati di professioni agricole;
- c)
- le legislazioni su la prevenzione e la riparazione degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali; la legislazione relativa all’assicurazione contro gli infortuni della vita privata, gli infortuni del lavoro e le malattie professionali delle persone non salariate delle professioni agricole;
- d)
- la legislazione relativa agli assegni familiari;
- e)
- le legislazioni concernenti i sistemi speciali di sicurezza sociale, segnatamente il sistema inerente alla sicurezza sociale nelle miniere;
- f)
- le legislazioni sui sistemi della gente di mare, nelle condizioni precisate, se necessario, nell’accordo amministrativo concernente l’applicazione della presente convenzione4;
- g)
- la legislazione relativa all’assicurazione contro le malattie e per la maternità dei lavoratori non salariati di professioni non agricole e la legislazione relativa alle assicurazioni contro le malattie, per l’invalidità e la maternità della persone non salariate di professioni agricole;
- h)
- la legislazione generale concernente gli assegni per la vecchiaia e l’assicurazione per la vecchiaia dei lavoratori non salariati di professioni non agricole, la legislazione inerente al sistema gestito dalla Cassa nazionale degli avvocati francesi e la legislazione inerente all’assicurazione per la vecchiaia della persone non salariate di professioni agricole.
B. In Svizzera
- a)
- la legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
- b)
- la legislazione federale sull’assicurazione contro l’invalidità;
- c)
- la legislazione federale sull’assicurazione obbligatoria in caso d’infortuni professionali e non professionali e in caso di malattie professionali;
- d)
- la legislazione federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini;
- e)
- la legislazione federale sull’assicurazione contro le malattie.
2 La presente convenzione s’applica parimente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.
Nondimeno essa si applica:
- a)
- agli atti legislativi o regolamentari che coprono un nuovo ramo di sicurezza sociale, soltanto se al riguardo è stato convenuto un accordo tra gli Stati contraenti;
- b)
- agli atti legislativi o regolamentari, che allargheranno i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, soltanto se al riguardo lo Stato che ha modificato la sua legislazione ha notificato all’altro la sua opposizione, entro un termine di tre mesi a contare dalla pubblicazione ufficiale di detti atti.
- 3a)
- In deroga al paragrafo 1, A, b), del presente articolo, la nuova convenzione non si applica alle disposizioni del titolo I del VI libro del Codice di sicurezza sociale concernenti gli studenti, a meno che un accordo sia convenuto a tale scopo fra gli Stati contraenti.
- b)
- In deroga al paragrafo 1, A, del presente articolo, la convenzione non si applica alle disposizioni concernente l’assicurazione facoltativa per il rischio di vecchiaia in favore di cittadini francesi operanti o aventi operato fuori del territorio francese.
- c)
- In deroga al paragrafo 1, A, d), del presente articolo, la convenzione non si applica alle disposizioni della legislazione francese sugli assegni familiari concernenti l’indennità per la maternità.
4 In deroga al paragrafo 1, B, del presente articolo, la convenzione non si applica alle disposizioni legali svizzere concernenti l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità facoltativa dei cittadini svizzeri e alle prestazioni assistenziali pagate a cittadini svizzeri, residenti fuori della Svizzera.
5 Le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle prestazioni non contributive delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, costituenti l’oggetto di un protocollo speciale5.