Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.332.2 Convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 entre la Confédération suisse et l'Espagne (avec protocole final)

0.831.109.332.2 Convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 fra la Confederazione Svizzera e la Spagna (con Protocollo finale)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 19

En cas de maladie professionnelle, les organismes compétents des Parties contractantes appliquent leur propre législation.

Art. 20

1 I lavoratori agricoli spagnuoli che abitano in Svizzera con i propri congiunti od i propri figli sono assimilati ai salariati svizzeri ed hanno diritto alle indennità per economia domestica come pure agli assegni per i figli previsti dalla legislazione federale svizzera.

2 I lavoratori agricoli spagnuoli i cui figli non vivono in Svizzera hanno diritto, per tutta la durata del loro impiego in Svizzera, agli assegni per i figli previsti dalla legislazione sopra menzionata.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.